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Incidente con targa estera: cosa fare

Regole della strada

Incidente con targa estera: cosa fare

02/10/2017

“Prevenire è meglio che curare” cita un vecchio adagio. Quindi, sperando che non vi accada mai, ecco come comportarsi in caso di incidente con targa estera.

Primi passi

Indipendentemente dalla targa dell’auto con cui è avvenuto l’incidente, la prima regola è sempre uguale: accertarsi che voi e le parti coinvolte stiate bene. Seconda regola: il più possibile mettetevi in una condizione di sicurezza per evitare ulteriori danni e pericoli. Terza regola: raccogliere tutti i dati della controparte e i dettagli della dinamica dell’incidente. Sarebbe opportuno compilare il modulo CID per essere certi di non dimenticarsi nulla o, eventualmente, il corrispettivo modulo della controparte straniera.

Cosa fare

Il passo successivo è quello di inviare una lettera raccomandata all’Ufficio Centrale Italiano.

L’UCI è l’interlocutore giusto in caso di incidente con targa estera, essendo l’ufficio nazionale delle assicurazioni per l’Italia che si occupa di sinistri per i veicoli a motore in circolazione internazionale. In sostanza presiede l’attività di gestione dei risarcimenti dei danni causati dai veicoli immatricolati all’estero che si trovano sul territorio italiano. L’UCI è anche l’ente emittente della Carta Verde.

Nella raccomandata andranno indicate tutte le informazioni raccolte relativamente ai dati anagrafici delle controparti, ai dati dei veicoli coinvolti e, naturalmente, alla dinamica dell’incidente con targa estera. Una volta ricevuta la raccomandata l’UCI indicherà al terzo danneggiato la compagnia assicurativa che si occuperà della liquidazione del danno.

In tutti i casi in cui si dovessero presentare delle difficoltà, non ultimo la questione della lingua, il consiglio è quello di chiamare le Forze dell’ordine. Anche perché, il Codice delle assicurazioni prevede che “in caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli (…) l’Ufficio centrale italiano può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alla mobilità dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo” (articolo 126, comma 6).

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