In Italia, l’uso del seggiolino auto è obbligatorio per i bambini fino a 150 cm di altezza, che corrisponde a circa 12 anni di età. Nello specifico l’articolo 172 del Codice della Strada stabilisce che tutti i bambini con altezza inferiore a 1,50 m devono viaggiare utilizzando un sistema di ritenuta omologato, adeguato alla loro altezza, peso e conformità normativa.
Dal 1° settembre 2024 è entrata in vigore la normativa europea UNECE R129, detta anche i Size, che sostituisce gradualmente la precedente R44/04, passando dalla classificazione per peso a quella per altezza del bambino.
L’obbligo del dispositivo anti abbandono (salvabebè) è invece in vigore dal 7 novembre 2019 per tutti i bambini fino a 4 anni, con sanzioni e decurtazioni punti previste in caso di infrazione.
Le novità normative del 2024-25 in materia di seggiolini auto aumentano significativamente la sicurezza dei bambini: classificazione basata sull’altezza, viaggiare in contro marcia fino a 15 mesi, test laterali obbligatori e uso di ISOFIX sono i punti cardine. Le norme rafforzano anche l’obbligo del dispositivo anti abbandono e introducono sanzioni importanti per chi non si conforma. È essenziale scegliere il seggiolino giusto in base a altezza del bambino, omologazione R129, e garantire un montaggio corretto, preferibilmente ISOFIX, per viaggiare in totale sicurezza e legalità.
Tipologie di seggiolini: facciamo chiarezza
Con la normativa R129, i seggiolini sono oggi classificati in base all’altezza del bambino:
- 40–85 cm (0–15 mesi circa). Seggiolini in senso contro marcia, omologazione i Size, con test di impatto laterale obbligatori, fissaggio ISOFIX obbligatorio
- 85–105 cm (1–4 anni circa). Seggiolini ancora in contro marcia fino a 15 mesi (se possibile), sempre i Size e con fissaggio ISOFIX obbligatorio
- 100–150 cm (3½–12 anni circa). Rialzi con schienale (no alle alzatine senza schienale), omologati i Size, può essere con cintura auto oppure ISOFIX, sempre direzionati in marcia.
La classificazione a gruppi (Gruppo 0, 1, 2, 3), si basava sul peso del bambino, ed era prevista dalla vecchia normativa ECE R44/04. Tuttavia, con l’entrata in vigore della nuova normativa ECE R129 (i-Size), tale classificazione è stata superata. I seggiolini secondo la vecchia normativa R44 resteranno utilizzabili se già acquistati, ma non più vendibili dopo il 1° settembre 2024.
Se hai acquistato un seggiolino prima del 1° settembre 2024, e questo è omologato secondo la normativa R44, puoi continuare a utilizzarlo legalmente, purché:
- sia integro e in buone condizioni
- sia adatto al peso del bambino
- e sia installato correttamente
In questo caso, si continuerà a fare riferimento ai gruppi:
- gruppo 0 fino a 10 kg (0–12 mesi)
- gruppo 0+ fino a 13 kg (0–15 mesi)
- gruppo 1 9–18 kg (9 mesi – 4 anni)
- gruppo 2 15–25 kg (3–7 anni)
- gruppo 3 22–36 kg (6–12 anni)
Dal 1° settembre 2024 non è più possibile vendere seggiolini omologati R44. Tutti i nuovi seggiolini sul mercato devono essere omologati R129, che utilizza l’altezza (in centimetri) come criterio di riferimento e non i gruppi di peso.
Inoltre, la normativa R129 impone:
- l’uso del sistema ISOFIX (fino a 105 cm)
- la permanenza in senso contrario di marcia fino a 15 mesi
- l’inclusione di test di impatto laterale nei test di omologazione.
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Quando non è più obbligatorio il seggiolino in auto?
Il seggiolino non è più obbligatorio quando il bambino supera i 1,50 m d’altezza, ovvero circa a 12 anni, e può allora viaggiare con la cintura di sicurezza standard come un adulto.
L’esenzione vale solo se il minorenne siede nei sedili posteriori, salvo che il veicolo non ne abbia (ad esempio auto con solo posti anteriori).
Quando si può usare solo il rialzo in auto?
Il rialzo con schienale (group 100–150 cm) diventa consentito da quando il bambino supera i 100 cm di altezza e utilizza un seggiolino conforme i Size. Non è ammesso il solo rialzo senza schienale (alzatina), vietato da tempo.
Inoltre il seggiolino può essere installato anche con cintura a tre punti, non solo ISOFIX, a patto che sia conforme alla normativa R129 e corredato di schienale.
Quali sono le nuove regole per i seggiolini auto nel 2025?
Le novità principali in vigore dal 1° settembre 2024, quindi da applicare nel 2025:
- dolo seggiolini conformi alla normativa R129 i Size possono essere venduti sul mercato
- classificazione basata sull’altezza del bambino invece del peso
- obbligo di viaggiare in senso contrario alla marcia fino a 15 mesi, al fine di offrire maggior protezione in caso di impatto
- test obbligatori di impatto laterale, oltre a quelli frontali
- uso obbligatorio di ISOFIX fino a 105 cm di altezza (fino circa 4 anni); sopra, può essere utilizzata la cintura auto se il seggiolino è omologato.
Come posizionare il seggiolino in auto?
Ecco come si posiziona un seggiolino:
- preferire sempre il montaggio ISOFIX, se disponibile e compatibile, perché garantisce maggiore sicurezza e corretto fissaggio
- per i seggiolini contro marcia (40–15 mesi circa), assicurarsi che siano installati sul sedile posteriore, rivolti all’indietro, con angolo adeguato secondo le istruzioni del produttore
- oltre i 100 cm, il seggiolino in marcia deve essere posizionato con schienale e cintura auto o ISOFIX, sempre secondo le istruzioni di montaggio e controllo dell’etichetta i Size
- controllare che le cinture siano ben tese e senza torsioni; usare eventuali indicatori di corretto aggancio ISOFIX sul seggiolino.
Mancanza di seggiolino auto obbligatorio: multe e sanzioni
Di seguito, le multe e sanzioni previste:
- l’utilizzo di un seggiolino non omologato o inadeguato comporta sanzioni tra 80 € e circa 326 €, decurtazione di 5 punti sulla patente e, in caso di recidiva entro due anni, possibile sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi
- il mancato uso del dispositivo anti abbandono (per bambini fino a 4 anni) prevede sanzioni tra 83 € e 333 €, decurtazione di 5 punti e in caso di recidiva sospensione della patente per 15 giorni–2 mesi.
Dispositivo antiabbandono obbligatorio e incentivi
L’obbligo del dispositivo anti abbandono è in vigore dal 7 novembre 2019 per tutti i bambini fino a 4 anni, su qualsiasi auto targata italiana o estera guidata da residente in Italia.
Sono ammesse diverse tipologie: integrate nel seggiolino, nel veicolo o indipendenti, purché si attivino automaticamente all’inizio del viaggio e segnalino l’allontanamento del conducente con bambino a bordo tramite segnali acustici, visivi o messaggi automatici.
Esiste un incentivo statale (fino a circa 30 € per dispositivo, massimo uno per bambino), previsto dal Decreto Fiscale, riservato ai dispositivi conformi acquistati dal 2020.