
Don’t worry, ci sono i VERTIDays
L’offerta che dura poco ma ti dà tanto! Solo fino al 9 giugno, 30% di sconto sulla polizza casa e famiglia online.
Che aspetti? #conVERTIti!

27-08-2025
4 min
In Italia, l’uso del seggiolino auto è obbligatorio per i bambini fino a 150 cm di altezza, che corrisponde a circa 12 anni di età. Nello specifico l’articolo 172 del Codice della Strada stabilisce che tutti i bambini con altezza inferiore a 1,50 m devono viaggiare utilizzando un sistema di ritenuta omologato, adeguato alla loro altezza, peso e conformità normativa.
Dal 1° settembre 2024 è entrata in vigore la normativa europea UNECE R129, detta anche i Size, che sostituisce gradualmente la precedente R44/04, passando dalla classificazione per peso a quella per altezza del bambino.
L’obbligo del dispositivo anti abbandono (salvabebè) è invece in vigore dal 7 novembre 2019 per tutti i bambini fino a 4 anni, con sanzioni e decurtazioni punti previste in caso di infrazione.
Le novità normative del 2024-25 in materia di seggiolini auto aumentano significativamente la sicurezza dei bambini: classificazione basata sull’altezza, viaggiare in contro marcia fino a 15 mesi, test laterali obbligatori e uso di ISOFIX sono i punti cardine. Le norme rafforzano anche l’obbligo del dispositivo anti abbandono e introducono sanzioni importanti per chi non si conforma. È essenziale scegliere il seggiolino giusto in base a altezza del bambino, omologazione R129, e garantire un montaggio corretto, preferibilmente ISOFIX, per viaggiare in totale sicurezza e legalità.
Con la normativa R129, i seggiolini sono oggi classificati in base all’altezza del bambino:
La classificazione a gruppi (Gruppo 0, 1, 2, 3), si basava sul peso del bambino, ed era prevista dalla vecchia normativa ECE R44/04. Tuttavia, con l’entrata in vigore della nuova normativa ECE R129 (i-Size), tale classificazione è stata superata. I seggiolini secondo la vecchia normativa R44 resteranno utilizzabili se già acquistati, ma non più vendibili dopo il 1° settembre 2024.
Se hai acquistato un seggiolino prima del 1° settembre 2024, e questo è omologato secondo la normativa R44, puoi continuare a utilizzarlo legalmente, purché:
In questo caso, si continuerà a fare riferimento ai gruppi:
Dal 1° settembre 2024 non è più possibile vendere seggiolini omologati R44. Tutti i nuovi seggiolini sul mercato devono essere omologati R129, che utilizza l’altezza (in centimetri) come criterio di riferimento e non i gruppi di peso.
Inoltre, la normativa R129 impone:
È facile, gratuito e… ti bastano 15 secondi!
Il seggiolino non è più obbligatorio quando il bambino supera i 1,50 m d’altezza, ovvero circa a 12 anni, e può allora viaggiare con la cintura di sicurezza standard come un adulto.
L’esenzione vale solo se il minorenne siede nei sedili posteriori, salvo che il veicolo non ne abbia (ad esempio auto con solo posti anteriori).
Il rialzo con schienale (group 100–150 cm) diventa consentito da quando il bambino supera i 100 cm di altezza e utilizza un seggiolino conforme i Size. Non è ammesso il solo rialzo senza schienale (alzatina), vietato da tempo.
Inoltre il seggiolino può essere installato anche con cintura a tre punti, non solo ISOFIX, a patto che sia conforme alla normativa R129 e corredato di schienale.
Le novità principali in vigore dal 1° settembre 2024, quindi da applicare nel 2025:
Ecco come si posiziona un seggiolino:
Di seguito, le multe e sanzioni previste:
L’obbligo del dispositivo anti abbandono è in vigore dal 7 novembre 2019 per tutti i bambini fino a 4 anni, su qualsiasi auto targata italiana o estera guidata da residente in Italia.
Sono ammesse diverse tipologie: integrate nel seggiolino, nel veicolo o indipendenti, purché si attivino automaticamente all’inizio del viaggio e segnalino l’allontanamento del conducente con bambino a bordo tramite segnali acustici, visivi o messaggi automatici.
Esiste un incentivo statale (fino a circa 30 € per dispositivo, massimo uno per bambino), previsto dal Decreto Fiscale, riservato ai dispositivi conformi acquistati dal 2020.