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Scooter elettrico per disabili: può circolare su strada?

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Scooter elettrico per disabili: può circolare su strada?

03/08/2020

Lo scooter elettrico per disabili e la carrozzina elettrica rappresentano un aiuto importante per le persone che presentano disabilità o problematiche motorie, permettendo loro di circolare in modo autonomo. Si tratta a tutti gli effetti di mezzi di trasporto e, come tali, sono soggetti a normative per la circolazione e l’utilizzo. In particolare, lo scooter elettrico per disabili può circolare su strada e a che condizioni? Ecco quanto prevede la normativa e il Codice della Strada.

Scooter elettrico per disabili su strada: cosa prevede il Codice della Strada

La Legge n°120 del 2010 ha modificato l’articolo 46 del Codice della Strada che riguarda la distinzione fra veicoli e non veicoli. Proprio questo articolo, con tale modifica, stabilisce che:

“Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:

  1. a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
  2. b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.”

Secondo il Codice della Strada aggiornato, quindi, lo scooter elettrico per disabili non può circolare per strada, in quanto non è un veicolo.

Dove possono circolare gli scooter elettrici per disabili?

Se in base al Codice della Strada lo scooter elettrico per disabili non è un veicolo, dove può circolare? L’articolo 190 del Codice della Strada (Comportamento dei pedoni), al comma 7, indica che le carrozzine elettriche e gli scooter per diversamente abili possono circolare nelle zone riservate ai pedoni:

“Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all’articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7”.

In base a quanto emerge dall’art. 190 del CdS gli scooter elettrici per disabili devono essere considerati alla stregua dei pedoni. Ecco quindi le indicazioni per la circolazione:

  • Questi mezzi di trasporto possono e devono circolare su marciapiedi, banchine, viali e altri spazi per essi predisposti.
  • Se questi spazi sono ingombri, interrotti oppure non abbastanza larghi i pedoni, alias gli scooter elettrici per disabili, devono circolare sul margine della carreggiata in senso però opposto al senso di marcia dei veicoli, in modo da causare un intralcio minimo alla circolazione.
  • Se lo scooter elettrico va fuori dai centri urbani e si trova su una carreggiata a due sensi di marcia deve rispettare la regola di occupare la carreggiata opposta al senso di marcia.
  • Se invece si trova su una strada extraurbana a senso unico di circolazione, allora la carrozzina o lo scooter dovranno viaggiare sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli.
  • Infine, se lo scooter elettrico per disabili necessita di attraversare la strada, dovrà usufruire degli attraversamenti pedonali e dei sotto e sovrapassaggi.
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