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03-08-2020
2 min
Lo scooter elettrico per disabili e la carrozzina elettrica rappresentano un aiuto importante per le persone che presentano disabilità o problematiche motorie, permettendo loro di circolare in modo autonomo. Si tratta a tutti gli effetti di mezzi di trasporto e, come tali, sono soggetti a normative per la circolazione e l’utilizzo. In particolare, lo scooter elettrico per disabili può circolare su strada e a che condizioni? Ecco quanto prevede la normativa e il Codice della Strada.
La Legge n°120 del 2010 ha modificato l’articolo 46 del Codice della Strada che riguarda la distinzione fra veicoli e non veicoli. Proprio questo articolo, con tale modifica, stabilisce che:
“Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:
Secondo il Codice della Strada aggiornato, quindi, lo scooter elettrico per disabili non può circolare per strada, in quanto non è un veicolo.
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Se in base al Codice della Strada lo scooter elettrico per disabili non è un veicolo, dove può circolare? L’articolo 190 del Codice della Strada (Comportamento dei pedoni), al comma 7, indica che le carrozzine elettriche e gli scooter per diversamente abili possono circolare nelle zone riservate ai pedoni:
“Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all’articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7”.
In base a quanto emerge dall’art. 190 del CdS gli scooter elettrici per disabili devono essere considerati alla stregua dei pedoni. Ecco quindi le indicazioni per la circolazione: