Negli ultimi anni, la normativa RC Auto è entrata in una fase di assestamento. L’Italia, con il D.Lgs. 184/2023, ha infatti recepito la Direttiva UE 2021/2118 ampliando l’obbligo assicurativo anche a situazioni che prima erano considerate di confine, come veicoli fermi e veicoli in aree private, purché idonei a circolare.
Quell’estensione, legata al concetto di “uso del veicolo” e al cosiddetto rischio statico, ha però sollevato dubbi pratici: cosa succede se l’auto è ferma in garage da mesi? E se è di fatto un rottame? E i mezzi usati solo in certi periodi dell’anno?
Per rispondere a queste criticità, a fine 2025 è arrivato lo Schema di Decreto Correttivo (Atto n. 363), destinato a introdurre le novità operative più rilevanti nel 2026: esenzioni mirate per veicoli realmente inutilizzabili, apertura alle polizze infra-annuali per utilizzo stagionale, regole dedicate ai veicoli storici, e maggiore flessibilità per le coperture nelle gare motoristiche. Non è un passo indietro rispetto alla Direttiva UE, ma un affinamento per rendere l’obbligo più aderente all’uso reale dei mezzi.
Se stai valutando una nuova assicurazione auto, vale la pena capire in anticipo cosa cambierà e cosa potrebbe restare uguale.
Dalla direttiva UE al decreto 2026
Il punto di partenza è la Direttiva UE 2021/2118, recepita in Italia con il D.Lgs. 184/2023. In sintesi, dal 2023 l’obbligo RC Auto viene letto in modo più ampio: non riguarda solo la circolazione su strada, ma anche i veicoli in aree private e i veicoli fermi, se ancora idonei al trasporto.
Questa scelta ha creato un effetto pratico molto chiaro: un’auto perfettamente funzionante ma inutilizzata, ad esempio in garage, poteva risultare comunque soggetta all’obbligo RC Auto, perché potenzialmente capace di causare danni anche da ferma, come per un incendio, uno spostamento involontario, ecc.
Con il correttivo atteso nel 2026, l’impianto resta, ma si introducono specifiche di buon senso:
- esenzione per veicoli strutturalmente inutilizzabili;
- apertura a schemi di polizza più flessibili per utilizzi stagionali;
- soluzioni dedicate per veicoli storici con separazione del premio tra rischio statico e rischio di circolazione;
- coperture alternative per le competizioni motoristiche in aree delimitate.
Stop all’RCA su mezzi inutilizzabili
Uno dei punti più attesi riguarda i veicoli che, di fatto, non possono più circolare e non sono neppure ripristinabili in modo immediato.
La logica del correttivo è distinguere tra:
- veicolo fermo ma integro e potenzialmente circolante, che resta soggetto all’obbligo RC Auto (salvo eventuale sospensione nei limiti previsti);
- veicolo realmente inutilizzabile (ad esempio “cannibalizzato”, privo di componenti essenziali come il motore), che invece può rientrare nell’esenzione, ma sulla base di requisiti oggettivi.
Il punto fondamentale è proprio questo: non dovrebbe bastare togliere le targhe o rimuovere temporaneamente ruote o batteria per evitare l’obbligo. L’esenzione mira a fotografare situazioni in cui il mezzo non è concretamente idoneo al trasporto.
Veicoli storici e rischio statico
Il correttivo dedica attenzione specifica anche ai veicoli d’epoca e di interesse storico collezionistico, con l’obiettivo di conciliare due esigenze, ovvero garantire tutela ai terzi danneggiati anche quando il veicolo non circola, e rendere più coerente il costo della copertura rispetto all’uso reale, spesso limitato.
Secondo lo schema, per i veicoli storici si prevede la possibilità di adempiere all’obbligo assicurativo anche con schemi contrattuali diversi dalla RC Auto classica legata alla circolazione. E, soprattutto, negli schemi dedicati diventerebbe obbligatorio indicare separatamente il premio relativo al rischio di stazionamento (rischio statico) e il premio relativo al rischio di movimento/circolazione (rischio dinamico).
La ratio è richiamata anche dai documenti parlamentari e si collega al considerando 14 della Direttiva UE 2021/2118: il veicolo storico fermo (in museo, in esposizione, in collezione privata) può comunque causare danni e va garantito un congruo indennizzo ai terzi.
Basti pensare che nel 2025 i veicoli con Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica risultavano circa 309.899 (219.456 auto e 90.443 moto), pari a circa lo 0,53% del parco circolante, ossia di 58,3 milioni di veicoli.
Polizze infra annuali per i mezzi stagionali
La regola generale, nel Codice delle Assicurazioni Private, è che la RC Auto obbligatoria abbia una durata minima annuale o, in alternativa, un anno più frazione, per allineare la scadenza. Questo però ha limitato l’offerta di coperture di pochi mesi per veicoli usati in modo stagionale come moto estive, cabrio, camper, seconde auto usate solo in certi periodi.
Il correttivo 2026 interviene aprendo alla possibilità di schemi di assicurazione obbligatoria di durata infra-annuale per veicoli ad uso stagionale. In concreto, la norma demanda a un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di concerto con MIT e sentito IVASS) la definizione operativa, ad esempio:
- quali veicoli possono essere considerati stagionali;
- durata minima/massima delle coperture (es. 3 o 6 mesi, se sarà così stabilito);
- regole di attivazione, eventuale sospensione e riattivazione.
In questo modo, il correttivo crea la cornice, ma la reale disponibilità di polizze infra annuali dipenderà anche dai provvedimenti attuativi e dall’offerta delle compagnie.
Coperture alternative per gare e motorsport
Un altro punto tecnico ma importante riguarda gare e competizioni motoristiche, con relative prove. Con le modifiche del 2023, si era irrigidito il quadro, e per autorizzare competizioni, l’organizzatore avrebbe dovuto stipulare una polizza RC Auto (ramo 10), con requisiti e massimali minimi tipici dell’RCA.
Il correttivo 2026 mira a riallineare la disciplina alla Direttiva UE, che consente forme di copertura alternative per eventi in aree delimitate. In base al nuovo impianto proposto, le gare potrebbero essere autorizzate se l’organizzatore stipula RC Auto (ramo 10) oppure, in alternativa, una Responsabilità civile generale (ramo 13).
La copertura dell’organizzatore riguarda i danni a persone, animali e cose, mentre restano esclusi i danni ai partecipanti e ai veicoli da loro usati, come già previsto.
Per l’automobilista medio l’impatto è indiretto, ma è comunque un segnale importante: la normativa cerca infatti un equilibrio tra tutela dei terzi e sostenibilità per gli eventi sportivi, lasciando centrale il tema della cultura della prevenzione e della guida sicura.
IVASS rafforza i controlli
Il correttivo rafforza anche alcuni aspetti legati a trasparenza e controlli, con impatto sull’attestato di rischio e sulle banche dati.
Sul fronte attestato di rischio, l’intervento (sull’art. 134 del Codice delle Assicurazioni) riafferma e dettaglia il ruolo di IVASS nel definire, tramite regolamento:
- eventuali indicazioni aggiuntive rispetto al modello europeo (in linea con il Regolamento di esecuzione UE 2024/1855);
- validità dell’attestato (comunque non inferiore a 12 mesi);
- criteri su decorrenza e durata del periodo di osservazione del rischio.
Inoltre, l’attestato dovrebbe comprendere dati più completi, includendo anche informazioni sul conducente (non solo sul proprietario), oltre ai dati relativi ai sinistri.
Sul fronte banche dati e verifiche, IVASS vigila sulla corretta alimentazione della banca dati elettronica degli attestati di rischio con storico pluriennale e può accedere a ulteriori archivi nazionali (strade, veicoli, abilitati alla guida), con l’obiettivo di aumentare coerenza e affidabilità delle informazioni.
Per gli assicurati, la direzione è questa:
- meno errori o incongruenze nella ricostruzione della storia assicurativa;
- maggiore portabilità dei dati tra compagnie;
- tutele più solide contro trattamenti discriminatori legati a nazionalità o precedente Stato di residenza, già richiamate dal recepimento 2023.
Cosa cambia davvero per te
Ad oggi, il decreto correttivo è in iter parlamentare e alcuni dettagli potrebbero essere perfezionati. La traiettoria però è definita: non si riduce la tutela dei terzi, ma si rende l’obbligo assicurativo più realistico e flessibile.
Nella pratica, nel 2026 potresti vedere:
- più chiarezza su quando un veicolo fermo è davvero soggetto all’obbligo, e quando invece può esserne escluso perché oggettivamente inutilizzabile;
- prospettive di prodotti più personalizzati per utilizzo stagionale o sporadico, quando saranno definiti i criteri attuativi;
- più trasparenza e qualità dei dati che incidono sul premo (attestato di rischio, sinistri, informazioni in banca dati).
Nei prossimi mesi, le compagnie adegueranno progressivamente offerte e condizioni.
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