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09-12-2021
4 min
La bicicletta elettrica si può considerare un ciclomotore solo in determinate circostanze. In linea generale, l’articolo 50 del Codice della Strada definisce velocipedi tutti quei veicoli con due o più ruote a propulsione esclusivamente muscolare, che vengono azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. Sono considerate dei velocipedi anche le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico con una potenza nominale continua massima di 0,25 KW. Questi mezzi devono raggiungere al massimo i 25 km/h e fermarsi quando il ciclista smette di pedalare. In questi casi non è necessario procedere all’omologazione del mezzo di trasporto e apporre la targa, quindi, non è richiesto nemmeno il pagamento di assicurazione e bollo.
Le bici elettriche a funzionamento autonomo, ovvero dotate di un acceleratore che attiva il motore a prescindere dall’azione della pedalata, hanno una potenza superiore a 0,25 kW. Dato che questi mezzi possono raggiungere una velocità massima di 45 km/h, vengono considerati a tutti gli effetti dei ciclomotori.
Il nostro Codice della Strada, infatti, definisce i ciclomotori come dei veicoli a due o tre ruote con un motore di cilindrata non superiore a 50 cm in grado di raggiungere una velocità di 45 Km/h (articolo 52).
Chi utilizza un ciclomotore deve, quindi, obbligatoriamente:
Nel caso in cui queste condizioni non venissero rispettate, la circolazione del mezzo è ammessa solo su vie private e interdetta su tutte le strade pubbliche.
Di recente, anche la Commissione Europea si è espressa sull’argomento allo scopo di proteggere i sempre più numerosi ciclisti. Una nuova direttiva, ancora da approvare in via definitiva, prevede che l’obbligo di assicurazione e targa valga a livello europeo esclusivamente per le bici elettriche che superano i 25 km/h. Sono pertanto esenti dall’obbligo le biciclette a pedalata assistita.
Una bici a pedalata assistita è una bici elettrica ma non è vero l’opposto. Le biciclette elettriche, infatti, sono bici che hanno un motore alimentato da una batteria elettrica e si possono suddividere in due tipologie principali:
Quanto alle bici con pedalata assistita, come già detto, queste ultime devono rispettare alcuni requisiti specifici:
Se rispettano questi requisiti, le biciclette con pedalata assistita possono seguire quanto stabilito dalla legge per i velocipedi non elettrici.
La circolazione dei velocipedi, e quindi anche delle biciclette a pedalata assistita, è disciplinata dal Codice della Strada. L’articolo 182, infatti, stabilisce alcune norme di comportamento generali.
Chi dovesse violare queste disposizioni, è soggetto a una sanzione amministrativa con pagamento di una somma che va da € 26 a € 102.
Per poter circolare regolarmente un velocipede dovrebbe essere equipaggiato con l’attrezzatura stabilita per legge. In particolare, l’articolo 68 dispone che i velocipedi siano dotati di:
Non essere in regola con i dispositivi obbligatori elencati, comporta una sanzione amministrativa e il pagamento di una somma da € 26 a € 102.
Per concludere, le bicilette elettriche in circolazione appartengono a due categorie di mezzi di trasporto diverse (velocipedi e ciclomotori), ognuna con requisiti specifici da rispettare.