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Bici elettrica, a pedalata assistita o ciclomotore? Facciamo chiarezza

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Bici elettrica, a pedalata assistita o ciclomotore

09/12/2021

La bicicletta elettrica si può considerare un ciclomotore solo in determinate circostanze. In linea generale, l’articolo 50 del Codice della Strada definisce velocipedi tutti quei veicoli con due o più ruote a propulsione esclusivamente muscolare, che vengono azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. Sono considerate dei velocipedi anche le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico con una potenza nominale continua massima di 0,25 KW. Questi mezzi devono raggiungere al massimo i 25 km/h e fermarsi quando il ciclista smette di pedalare. In questi casi non è necessario procedere all’omologazione del mezzo di trasporto e apporre la targa, quindi, non è richiesto nemmeno il pagamento di assicurazione e bollo.

I casi in cui la bicicletta elettrica è un ciclomotore e cosa comporta

Le bici elettriche a funzionamento autonomo, ovvero dotate di un acceleratore che attiva il motore a prescindere dall’azione della pedalata, hanno una potenza superiore a 0,25 kW. Dato che questi mezzi possono raggiungere una velocità massima di 45 km/h, vengono considerati a tutti gli effetti dei ciclomotori.

Il nostro Codice della Strada, infatti, definisce i ciclomotori come dei veicoli a due o tre ruote con un motore di cilindrata non superiore a 50 cm in grado di raggiungere una velocità di 45 Km/h (articolo 52).

Chi utilizza un ciclomotore deve, quindi, obbligatoriamente:

  • munirsi di un casco omologato;
  • aver compiuto 14 anni d’età;
  • apporre una targa sul mezzo;
  • essere in possesso di un patentino AM (Certificato di Idoneità alla Guida) che abilita alla guida dei ciclomotori fino a 50cc;
  • sottoscrivere un’assicurazione RC moto;
  • portare sempre con sé i documenti di circolazione da esibire all’occorrenza;
  • possedere uno specchietto retrovisore e dei fari di posizione;
  • rispettare le norme del Codice della Strada previste per i ciclomotori.

Nel caso in cui queste condizioni non venissero rispettate, la circolazione del mezzo è ammessa solo su vie private e interdetta su tutte le strade pubbliche.

Di recente, anche la Commissione Europea si è espressa sull’argomento allo scopo di proteggere i sempre più numerosi ciclisti. Una nuova direttiva, ancora da approvare in via definitiva, prevede che l’obbligo di assicurazione e targa valga a livello europeo esclusivamente per le bici elettriche che superano i 25 km/h. Sono pertanto esenti dall’obbligo le biciclette a pedalata assistita.

 Che differenza c’è tra bici elettrica e bici a pedalata assistita e come funzionano

Una bici a pedalata assistita è una bici elettrica ma non è vero l’opposto. Le biciclette elettriche, infatti, sono bici che hanno un motore alimentato da una batteria elettrica e si possono suddividere in due tipologie principali:

  • le bici con pedalata assistita hanno un motore che si attiva mediante il movimento dei pedali e quindi richiedono l’intervento attivo del ciclista che, grazie a questo sistema, viene facilitato nella pedalata.
  • Le bici elettriche a funzionamento autonomo, invece, hanno un motore in grado di funzionare anche in assenza di movimento, al pari di altri mezzi di trasporto come i ciclomotori. Da qui l’esigenza di inserirle in questa categoria di veicoli.

Quanto alle bici con pedalata assistita, come già detto, queste ultime devono rispettare alcuni requisiti specifici:

  • il motore non deve mai superare i 0,25 kW;
  • l’assistenza alla pedalata deve funzionare solo fino al raggiungimento dei 25 km/h;
  • quando il ciclista smette di pedalare il motore si deve fermare;
  • il motore si deve azionare soltanto quando il ciclista pedala e restare attivo solo se non vengono superati i 25 km/h;
  • possibilità di utilizzare la bici anche senza l’assistenza del motore.

Se rispettano questi requisiti, le biciclette con pedalata assistita possono seguire quanto stabilito dalla legge per i velocipedi non elettrici.

Le norme per la circolazione dei velocipedi

La circolazione dei velocipedi, e quindi anche delle biciclette a pedalata assistita, è disciplinata dal Codice della Strada. L’articolo 182, infatti, stabilisce alcune norme di comportamento generali.

  • Fuori dalle strade urbane ciclabili, se le condizioni della circolazione lo richiedono, i ciclisti devono procedere su un’unica fila e mai affiancarsi in più di due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci.
  • I ciclisti devono reggere il manubrio almeno con una mano e avere braccia e mani libere.
  • Tranne in alcune eccezioni, non è consentito trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
  • I ciclisti devono condurre il veicolo a mano nel caso in cui siano d’intralcio o di pericolo per i pedoni.
  • È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. Un conducente maggiorenne può trasportare un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature (articolo 68, comma 5).
  • Chi circola fuori dai centri abitati al buio o in galleria ha l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (articolo 162, comma 4-ter).

Chi dovesse violare queste disposizioni, è soggetto a una sanzione amministrativa con pagamento di una somma che va da € 26 a € 102.

Attrezzatura ed equipaggiamento per la circolazione dei velocipedi

Per poter circolare regolarmente un velocipede dovrebbe essere equipaggiato con l’attrezzatura stabilita per legge. In particolare, l’articolo 68 dispone che i velocipedi siano dotati di:

  • dispositivi di frenatura indipendenti su ogni ruota
  • campanello per le segnalazioni acustiche
  • per assicurare la visibilità in orari notturni fanale anteriore a luce bianca o gialla, fanale posteriore a luce rossa, catarifrangente rosso posteriore, catarifrangenti gialli sui pedali e sui lati.

Non essere in regola con i dispositivi obbligatori elencati, comporta una sanzione amministrativa e il pagamento di una somma da € 26 a € 102.

Per concludere, le bicilette elettriche in circolazione appartengono a due categorie di mezzi di trasporto diverse (velocipedi e ciclomotori), ognuna con requisiti specifici da rispettare.

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