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Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • mediazione. Puoi fare ricorso alla mediazione per le controversie in materia di contratti assicurativi, tramite azione giudiziaria (Legge n.98 del 9/08/2013, che converte e modifica il Decreto Legge n.69 del 21/06/2013). In questo caso, devi depositare la domanda presso un Organismo di mediazione, nel luogo del giudice territorialmente competente, tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito http://www.giustizia.it
  • negoziazione assistita. È possibile scegliere la negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno R.C. auto, in base all’art. 3, co.1, Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella Legge 10 novembre 2014 n. 162. La procedura inizia quando il difensore della parte che intende agire invita l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo, le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l’ausilio e l’assistenza di avvocati. Qualora, invece, il danneggiato intenda rivolgersi direttamente all’Autorità Giudiziaria, sarà suo obbligo ricorrere alla negoziazione assistita in via preliminare.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie?

ANIA e alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni R.C. auto fino a € 15.000,00. Si tratta della Conciliazione paritetica alla quale si può accedere in caso di:

  • omessa risposta della Compagnia tenuta al risarcimento nei termini previsti dalla legge
  • rifiuto del risarcimento
  • accettazione a titolo di acconto dell’offerta risarcitoria.

Qui puoi accedere alla procedura di Conciliazione paritetica. Le informazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono reperibili sul sito di IVASS nella sezione Per i Consumatori e sul sito di ANIA nella sezione Servizi.

Invece, grazie all’Arbitrato irrituale, in caso di discordanza sull’entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Verti e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Verti e tuo, in quanto Assicurato, in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

Può capitare che si abbia una controversia all’estero con un’impresa che ha sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea. Per provare a risolvere la questione in via stragiudiziale, si può attivare la procedura FIN-NET, creata appositamente in Europa per la risoluzione delle liti transfrontaliere.
Per attivarla ci si può rivolgere direttamente al soggetto che gestisce FIN-NET nel Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione (che puoi rintracciare accedendo al sito della Commissione europea oppure rivolgendosi a IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandotene notizia.